Di Francesco Scarangella.
Premesso – come si è dimostrato nell’articolo appena precedente – che compito del Legislatore è quello di legiferare promuovendo la formazione di un diritto positivo favorevole al progresso dell’umana società, in questo articolo si vedrà come il Legislatore del Cod. della Proprietà Industriale abbia affrontato in via positiva la materia dello sviluppo.
Per brevetto intendiamo il diritto di privativa e di esclusiva economica riconosciuto dalla legge all’autore di “invenzioni, di ogni settore della tecnica, che sono nuove e che implicano un’attività inventiva e sono atte ad avere un’applicazione industriale” (art. 45 Cod. della Proprietà Industriale, in seguito anche CPI), ottenibile attraverso la brevettazione dell’invenzione, con il deposito della relativa descrizione e dei corrispondenti disegni presso l’Ufficio Italiano Marchi e Brevetti ed il successivo provvedimento amministrativo disposto da tale ufficio.
Ai sensi dell‘art. 2584 c.c., l’avvenuta brevettazione assicura al brevettante “il diritto esclusivo di attuare l’invenzione e di disporne entro i limiti e alle condizioni stabilite dalla legge”. Un simile diritto è, dunque, esclusivo, in quanto assicura a chi ne è titolare ciò che la dottrina denomina lo ius excludendi alios.
In forza di questo diritto di privativa, che assicura la facoltà esclusiva di servirsi dell’invenzione brevettata, l’inventore è legittimato ordinario attivo all’esercizio dell’azione di contraffazione, contro chiunque faccia utilizzo o commercio della sua invenzione non avendone titolo: così, l’art. 124 CPI attribuisce al giudice (la competenza ratione materiae in primo grado in materia di diritto industriale spetta al Tribunale delle Imprese) “l’inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell’uso delle cose costituenti violazione del diritto, e l’ordine di ritiro definitivo dal commercio delle medesime cose”, il risarcimento del danno (anche attraverso la divulgazione della contraffazione sulla stampa), la penalità di mora e la distruzione delle cose e delle merci contraffatte.In buona sintesi, è possibile affermare che la brevettazione consenta a colui il quale abbia realizzato scoperte di natura tecnica o scientifica suscettibili di essere sfruttate industrialmente (id est, ciò che in microeconomia si definisce come una nuova tecnologia produttiva) di conseguirne l’esclusiva sull’impiego: in tal modo, colui il quale possa disporre di un siffatto diritto godrà di un vantaggio competitivo nel mercato, potendo fare commercio di beni migliori per qualità e quantità a minor costo.
In termini di Economic Analysis of Law, questo diritto di esclusiva può essere inteso come un incentivo economico allo svolgimento di attività, quali il research and development, generalmente percepite come utili ad un progresso economico: se, infatti, questa privativa economica non venisse riconosciuta ed indarno l’imprenditore impegnasse risorse economiche ed organizzative nelle attività di ricerca, non sussisterebbe in concreto alcun reale stimolo ad attivarsi per il miglioramento delle tecnologie di produzione. Quando, invece, il legislatore assicuri la disponibilità esclusiva della tecnologia produttiva così individuata all’imprenditore brevettante (o ad un suo licenziatario), garantendogli un vantaggio competitivo ventennale, costui sarà indubbiamente stimolato a svolgere quanto più sollecitamente ed efficientemente ogni attività idonea a procurargli una siffatta posizione di vantaggio: ed anche quando non si servisse immediatamente della sua invenzione, l’imprenditore scopritore avrebbe la possibilità di monetizzarne il valore economico attraverso la licenza di brevetto (che, come previsto dall’art. 80 CPI, può essere esclusiva o non esclusiva). Così facendo, il Legislatore stimola le iniziative di ricerca private favorendo l’individuazione di nuove e più efficienti tecnologie produttive: le quali divengono da subito di pubblico dominio, contribuendo all’ulteriore sviluppo delle arti e delle scienze. Allorché, poi, si sia finalmente esaurito il termine ventennale di durata del diritto di privativa brevettuale, l’invenzione diviene liberamente utilizzabile da chiunque, senza che alcunché sia dovuto all’inventore: sicché si può osservare che il Legislatore, dopo avere per lunga data concesso alla parte inventrice un’esclusiva idonea a remunerare adeguatamente gli investimenti economici e le attività di ricerca, riserva a tutti gli imprenditori la facoltà di godere dei benefici dell’invenzione brevettata.In altre parole, si assiste ad una progressiva diffusione del progresso, la cui origine è facilitata dai diritti economici nascenti dalla brevettazione.
Così facendo, il legislatore massimizza la quantità di ricerca svolta privatamente, invitando le imprese ad investire in research & development una quantità di risorse corrispondente ai vantaggi economici incredibilmente ricavabili dal brevetto, ponderati per la probabilità di successo dell’attività di ricerca.
Al fine di massimizzare la quantità di invenzioni industriali suscettibili di alimentare il progresso sociale ed economico, il Legislatore del CPI detta anche una speciale disciplina in materia di invenzioni del prestatore di lavoro: in tutti i casi ivi contemplati, si riconosce all’imprenditore il diritto allo sfruttamento economico dell’invenzione realizzata dal proprio lavoratore subordinato, seppure con condizioni diversificate in funzione delle modalità attraverso le quali la scoperta sia avvenuta e delle circostanze che abbiano concorso a causarla.
Per facilitare la massima diffusione del progresso assicurando i diritti di privativa a soggetti quotati dei mezzi di produzione idonei a farli massimamente fruttare, l’art. 64 CPI assicura all’imprenditore i risultati dell’attività di ricerca svoltasi presso la sua azienda o in qualche modo correlata alle attività che vi si svolgano: così, nulla è dovuto al lavoratore che si sia reso autore di un’invenzione di servizio, con facoltà del datore di lavoro di brevettazione e di sfruttamento economico esclusivo della stessa; in caso di invenzione aziendale fortuita, il lavoratore ha diritto ad un equo premio, ma non può impedire al datore di lavoro di farne utilizzo; in caso di invenzione occasionale avvenuta in un contesto non lavorativo, si garantisce al datore di lavoro la possibilità di godere dell’esclusiva sull’invenzione, purché questa appartenga al settore economico che connota l’attività d’impresa. In tutti questi casi, il Legislatore cerca di incentivare quanto più possibile il progresso economico stimolando gli imprenditori a commissionare lo svolgimento delle più varie attività di ricerca, oltreché a svolgerle personalmente.