Sul bilanciamento costituzionale dei diritti

*di FRANCESCO SCARANGELLA Il bilanciamento nel diritto costituzionale. Il compito della Corte costituzionale è quello di verificare la conformità della Legge o degli altri atti aventi forza di Legge rispetto alla Costituzione repubblicana ed alle altre fonti che completano il parametro di costituzionalità. Il ruolo della Corte Costituzionale, di così ardua e complessa gestione in … Leggi tutto

PREMIERATO: UN’UTOPIA O UN FALLIMENTO? *di Mariachiara Roldo

PREMIERATO: UN’UTOPIA O UN FALLIMENTO? di Mariachiara Roldo Sommario 1. Premierato in Israele, il fallimento di un’utopia 2. Tentativi di riforma della forma di governo in Italia 3. DDL Meloni-Casellati e quali prospettive alternative 4. Israele ed Italia, un destino simile?   Abstract La forma di governo nota come “Premierato” è stata implementata una sola … Leggi tutto

PRIMAVERA ARABA: IL CASO TUNISIA

  La Costituzione tunisina del 2014: tra costituzionalismo globale e specificità locale   La Tunisia rappresenta uno dei casi più notevoli delle rivoluzioni della Primavera Araba, avviando un processo di transizione che ha condotto all’adozione di una nuova costituzione nel 2014 attraverso il sistema di Bottom-Up (cioè dal basso verso l’alto, quindi mediante un’assemblea costituente … Leggi tutto

REGOLAMENTAZIONE DELLE PIATTAFORME DIGITALI NEL COSTITUZIONALISMO

  di Mariachiara Roldo studentessa dell’Università degli Studi di Padova Sommario: 1. Sviluppo digitale e diritti nella democrazia liberale, 2. Regolamentazione dell’utilizzo delle piattaforme digitali nella propaganda politica, 3. Intelligenza artiAiciale, diritti e possibile applicazione in giudizio 4. “influencer economy e marketing”. 1. Sviluppo digitale e diritti nella democrazia liberale . Lo sviluppo digitale in particolare negli … Leggi tutto

TRA LEGGE PROVVEDIMENTO E RISERVA DI PROCEDIMENTO

TRA LEGGE PROVVEDIMENTO E RISERVA DI PROCEDIMENTO Francesco Scarangella. Scorti da lontano una quarantina di antichi mulini, le cui pale roteavano incessantemente al vento in guisa di braccia vigorose ed aitanti di giganti, il prode cavaliere Don ChisciotteDella Mancia – in preda al proprio bellicoso furore -esclamò: “Vedi là, amico Sancio, come si vengono manifestando … Leggi tutto

Questioni di ordine pubblico

Uno scritto di Luigi F. Daniele.
Quando accadono fatti come quelli successi alla manifestazione di Torino del 4 ottobre, è sempre facile cadere nel semplicismo dando ragione all’una piuttosto che all’altra parte – in base a sensazioni di pancia – senza conoscere il diritto e la norma che disciplina la fattispecie e la ratio di quest’ultima.
La situazione è complessa, perché abbiamo da un lato il diritto sacrosanto degli studenti di manifestare (art 17 Cost), e dall’altro il dovere delle forze dell’ordine di garantire la pubblica sicurezza.
Generalmente quando la polizia ordina un cordone di contenimento è perché vuole evitare o impedire che i manifestanti raggiungano un luogo diverso rispetto a quello individuato dalla manifestazione.
Ad esempio:  hai diritto di manifestare ma con dei limiti, perché non è un diritto assoluto, non si estende in tutti i luoghi, in quanto l’autorità pubblica può impedire che una determinata manifestazione raggiunga determinati luoghi.
Mettiamo, con un esempio concreto, che un corteo voglia raggiungere ed occupare la sede del luogo in cui arriverà un personaggio politico.
Queste situazioni vengono disciplinate del T.U.L.P.S. (TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA).
1) La prima fase è quella dell’invito, ossia il pubblico ufficiale invita i manifestanti a disciogliere il corteo/assembramento/riunione; nel caso di specie se c’è un cordone di contenimento i manifestanti vengono intimati a non proseguire la marcia ( ex art 22 TULPS).
2) Qualora l’invito non sortisca alcun effetto allora è necessario , come dispone l’articolo 23 TULPS, effettuare altre 3 intimazioni di scioglimento le quali saranno precedute da uno squillo di tromba.
3) Qualora però anche queste tre intimazioni non producano effetti, è a questo punto che il TULPS all’articolo 24 prevede che gli ufficiali possano utilizzare la forza per sciogliere l’assembramento.
È da specificare che l’utilizzo della forza deve essere sempre proporzionato al raggiungimento dello scopo, e noi non possiamo sapere effettivamente come siano andate veramente le cose, ma sta di fatto che questo è uno di quei rarissimi casi in cui il pubblico ufficiale può utilizzare la forza nonostante non abbiano subito violenza, ovvero per il solo fatto di non avere eseguito l’ordine di scioglimento.
La situazione di cui agli art 22 ss.TULPS disciplinano, come abbiamo detto, la situazione in cui gli agenti non subiscano delle violenze.
 L’articolo 53 del codice penale invece disciplina un’altra situazione ancora, permettendo l’uso legittimo di armi da parte del pubblico ufficiale .
Questo articolo dispone che:
<<non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all’Autorità e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona.>>
 *L’articolo 53* rientra nelle cause di esclusione del reato ( o cause scriminanti) in quanto il fatto non costituisce reato, ovvero sussiste una situazione giuridica in cui un evento che altrimenti costituirebbe reato, tale non è perché la stessa legge lo consente, lo impone o lo tollera.
Differiscono dalle cause di esclusione del reato , le c.d. cause di esclusione della colpevolezza, o scusanti che sono situazioni in cui il reato sussiste ma a venire meno è il rimprovero nei confronti del soggetto, perché non l’ha commessa con dolo o colpa, o perché costretto da eventi esteriori che hanno obbligato il soggetto ad agire in quel determinato modo.
Sono ad esempio cause di esclusione della colpevolezza: il caso fortuito o forza maggiore (art 45 cp), costringimento fisico (art 46) , error facti – errore sul fatto, la coazione morale art 54 comma 2.
FONTI:

Mozione di sfiducia individuale al ministro Santanchè

Una Riflessione di Luigi Daniele.

Cosa c’è da sapere e perché è una mozione inutile.

La mozione di sfiducia individuale al singolo ministro si differenzia con la mozione di sfiducia all’intero governo innanzitutto per l’effetto che quest’ultima comporta: ovvero l’obbligo posto a capo del Presidente del Consiglio dei Ministri di rassegnare le dimissioni presso il Quirinale.

L’obbligo giuridico del Governo di rassegnare tale dimissioni viene infatti sancito all’articolo 94.2 Cost, cosa che non accade nella mozione di sfiducia individuale.

L’articolo 94 comma 2 della Costituzione estende alla mozione di sfiducia dell’intero governo , i due requisiti richiesti per la mozione di fiducia (articolo 94.1 cost.) , Ovvero la votazione per appello nominale(perché vi è un’esigenza di individuazione pubblica ed inequivocabile di coloro che si assumono la responsabilità di aprire una crisi di governo e coloro che la supportano) e la motivazione(in tal modo si obbligano le forze politiche che presentano e poi votano la mozione non solo ad opporsi ma anche a concordare un indirizzo).

 

L’articolo 94 comma 5 della Costituzione aggiunge un altro requisito: cioè la necessità che la mozione di sfiducia all’intero governo sia sottoscritta da almeno un decimo dei componenti o di Camera o di Senato e la previsione di un intervallo temporale di tre giorni tra la presentazione e la votazione.

 

La mozione di sfiducia al singolo ministro invece è stata inventata dalla giunta per il regolamento del senato in un parere effettuato nel 1984 codificato dal regolamento della camera all’articolo 115 comma 3 e comma 4 del regolamento della Camera e 161 del Regolamento del Senato.

Le due camere ritennero ammissibili le mozioni volte a richiedere le dimissioni del singolo ministro e hanno deciso di estendere ad esse il medesimo procedimento previsto per le emozioni di sfiducia nei confronti dell’intero governo:

Votazione Palese per appello nominale, motivazione e presentazione da parte di un decimo dei membri nonché l’intervallo minimo di 3 giorni tra presentazione e votazione.

Le due camere hanno così affidato al Presidente dell’assemblea il compito di decidere quando si tratti di mozioni di sfiducia e quando mozioni di censura cioè quelle volte a criticare l’operato di un ministro ma senza richiederne la rimozione.

 

Quando è ammissibile la mozione di sfiducia al singolo ministro?

 

All’inizio, quando fu introdotto questo Istituto, alcuni dubbi sorsero riguardo all’incompatibilità con il rapporto fiduciario, tesi che veniva avanzata sostenendo che tale strumento avrebbe finito per accentuare la prassi del governo per ministeri a svantaggio della collegialità dell’intero governo.

È così che solo a partire dagli anni ’90 si registrarono alcuni provvedimenti di revoca dei sottosegretari con decreto del Presidente della Repubblica adottati previa delibera del Consiglio dei Ministri su proposta del presidente del Consiglio.

L’istituto entrò a far parte della nostra storia costituzionale e repubblicana, con precedente giurisdizionale, ovvero in seguito alla sentenza numero 7 del 1996 della Corte Costituzionale c.d. Caso Mancuso , in occasione della quale la Corte Costituzionale ribadì la conformità della mozione di sfiducia alla Costituzione e la sua idoneità a comportare per il ministro che sia colpito l’obbligo di dimissioni.

Unico caso della storia della Repubblica in cui un ministro venne sfiduciato comportando così l’obbligo di dimettersi è quello del Guardiasigilli Mancuso nel governo Dini durante il 1995.

In quell’occasione, nonostante il rifiuto del ministro sfiduciato di dimettersi, il presidente della Repubblica procedette alla sua sostituzione su proposta dello stesso Presidente del Consiglio che nulla aveva fatto per difendere il proprio ministro, dalle cui azioni si era dissociato.

Sicché l’istituto della sfiducia individuale fu usato per fare le veci di un potere, cioè quello di proporre la revoca di cui il presidente del Consiglio nel nostro ordinamento non ne dispone.

 

Perchè la mozione di sfiducia nei confronti della Ministra Santanchè è un atto inutile?

 

La mozione di sfiducia proposta da alcuni gruppi dell’opposizione e sottoscritta dal gruppo parlamentare Movimento 5 stelle, ma appoggiata da Alleanza verdi-sinistra , Partito Democratico , è un atto inutile e dannoso per molteplici motivi:

1) l’opposizione deve proporre atti concreti e pragmatici non ideologici. L’opposizione prima di proporre mozioni di sfiducia dovrebbe constatare che tutti i gruppi parlamentari di opposizione siano coesi e uniti nella proposizione e nella votazione di tale atto.

2) l’opposizione parlamentare prima di proporre tali atti deve accertare che la maggioranza parlamentare di sostegno del governo sia vacillante, non unita, disomogenea E pertanto in bilico.

 

Nel caso in cui mancasse uno dei due requisiti appena enunciati l’atto proposto sarebbe controproducente ,non solo perché sarebbe dimostrazione del fatto che l’opposizione non è unita e non è capace di unirsi, ma soprattutto – ed è questo l’elemento che voglio principalmente sottolineare – cioè il fatto che un atto del genere vada a rafforzare l’esecutivo , la maggioranza parlamentare ed in tal caso il Ministro del Turismo( che già indagato e processato da una gogna mediatica che solo in Italia conosciamo) quindi assolvendo politicamente, non di sicuro de Jure, i comportamenti della ministra in questione.

 

L’aula del Senato ha respinto la mozione di sfiducia al ministro del Turismo Daniela Santanchè, presentata dal M5S, con 111 no e 67 sì. I senatori di AzioneItalia Viva, come annunciato in dichiarazione di voto dal capogruppo Enrico Borghi, non hanno preso parte al voto.

Commento alla sentenza della corte costituzionale n.41/2021 sull’istituzione dei. c.d. Giudici onorari ausiliari di Appello

La sentenza 41 del 2021 è un caso unico nella giurisprudenza della Corte Costituzionale: essa riguarda i Giudici Ausiliari di Appello, i quali sono giudici onorari(1) in base ad un decreto legge, emanato dal Governo Letta, ovvero il D.L 69/2013 il cosiddetto “Decreto del Fare”, come convertito nella Legge 98/2013. Questi giudici non sono eletti … Leggi tutto

IL COSTITUZIONALISMO QUALE RIMEDIO AL POPULISMO LEGISLATIVO, SPIEGATO CON UNA FETTA DI TORTA

Si assuma l’esempio seguente: tre bambini dispongono di una torta ed il primo propone agli altri di dividere il tutto in tre parti uguali, affinché tutti i ragazzi possano goderne in modo identico. Gli altri due si accordano, invece, al fine di disconoscere la sua fetta del dolce, riservandosi tutta la torta e dividendone l’intero … Leggi tutto