IL CASO LUCCHINI: UNA SENTENZA PECULIARE

La vicenda Lucchini: un peculiarissimo caso di contrasto tra la res iudicata nazionale ed il Diritto dell’Unione Europea.

Di FRANCESCO SCARANGELLA.

 

Sugli aiuti di Stato: nozione e procedimento

 

Si definiscono aiuti di Stato le sovvenzioni – in danaro od altra utilità finanziaria – che uno Stato Membro dell’Unione Europea provveda a somministrare ad una propria impresa, quando questa non riesca suo Mercurio ad esercitare adeguatamente le proprie attività economiche, con il fine di sostenerne le operazioni. 

È di immediata intelligenza come – fornendo ad un singolo operatore economico un sensibile vantaggio finanziario sugli altri – ciascun aiuto di Stato possa squarciare il tessuto concorrenziale del mercato: difatti, se si vorrà considerare il mercato perfettamente concorrenziale quale sede ideale per la massimizzazione dell’efficienza produttiva e per il raggiungimento di un prezzo di equilibrio fondato sul solo rapporto tra domanda e offerta, si potrà osservare come qualsiasi alterazione delle fisiologiche dialettiche della concorrenza non possa condurre che ad un impoverimento generale in nome del vantaggio particolare del beneficiario del finanziamento.

Poiché, dunque, solo una concorrenza perfetta può garantire la formazione di un sistema economico comune, uno dei primi obiettivi del Legislatore europeo fu quello di combattere il ricorso a queste forme di assistenza, in considerazione proprio della loro avvertita capacità di incidere negativamente sul mercato attraverso l’assegnazione ad alcuni operatori economici di iniqui vantaggi concorrenziali: fermo restando, tuttavia, che l’economista politico altri non è, che un platonico Demiurgo, concretamente impossibilitato a concretizzare appieno il modello ideale della concorrenzialità perfetta, la quale conseguentemente non potrà mai essere raggiunta appieno.

 

Attualmente il Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) non vieta in assoluto il ricorso da parte degli Stati Membri all’odiosa prassi dell’aiuto di Stato, ma lo sottopone ad un rigido regime autorizzatorio riservato alla valutazione da parte della Commissione Europea.

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